Imposta comunale di soggiorno

L'imposta comunale di soggiorno (di seguito imposta) è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni...

Data di pubblicazione:

30/06/2023

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L'imposta comunale di soggiorno (di seguito imposta) è dovuta a partire dal 1° gennaio 2014 per ogni persona e per ogni notte di soggiorno dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi situati nel territorio della Provincia di Bolzano. L'imposta non è soggetta ad IVA, va riscossa al momento della partenza del pernottante e deve essere indicata separatamente sulla fattura.

L'imposta per persona e pernottamento è stata aumentata con legge e a partire dall'01/01/2018 è fissata come segue (compreso l'aumento di 0,90 euro per categoria deliberato dal consiglio comunale con deliberazione n. 8 del 30/04/2018):

  • euro 2,50 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle;
  • euro 2,100 per gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle "superior";
  • euro 1,75 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.

Gli importi dovuti da parte dei soggetti passivi sono riscossi senza arrotondamento all'euro.


Sono esenti dal pagamento dell’imposta:

  • i minori fino al compimento del 14° anno di età;
  • il personale degli esercizi ricettivi e le persone per le quali non vige l’obbligo di dichiarazione dei pernottamenti;

Ulteriori esenzioni sono disciplinati dall'articolo 4 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno.


Titolare dell'imposta è il Comune, nel quale è ubicato l’esercizio ricettivo.

Per tali si intendono:

  • le strutture ricettive a carattere alberghiero: garni, pensioni, alberghi, motels, villaggialbergo, residence (articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
  • le strutture ricettive a carattere extralberghiero: rifugi-albergo, campeggi, villaggi turistici, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, alberghi per la gioventù (articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58);
  • le camere e gli appartamenti di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e la locazione non imprenditoriale di camere e appartamenti disciplinata ai sensi dell’articolo 1, comma 1/bis, della stessa legge provinciale;
  • gli agriturismi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.


Gli esercizi ricettivi sono sostituti d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo (persone pernottanti).

A partire dal 2018 ogni esercizio ricettivo entro 15 giorni dalla fine del mese deve

  1. presentare la dichiarazione (prenottamenti) mediante il programma TIC-Web
  2. versare l'importo risultante dalla dichiarazione sul seguente contocorrente del Comune di Villandro: IBAN IT15T0811359140000302018608 

Il programma TIC-Web genera un prospetto di pagamento con il codice da indicare nel pagamento.

Esempio di codice per il pagamento del mese di gennaio 2018: GAA9999181

  • GAA identifica il tipo d'imposta
  • 9999 identifica il numero dell'esercizio ricettivo
  • 18 identifica l'anno
  • 1 identifica il mese di gennaio

In caso di gestione sul territorio comunale di più strutture ricettive o di più edifici da parte dello stesso sostituto d'imposta, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire le comunicazioni e i versamenti distinti per ogni struttura.


L’ufficio tributi è a disposizione per ulteriori informazioni.



 

A cura di

Ufficio tributi

VICOLO FRANZ VON DEFREGGER 2, 39040 VILLANDRO+39 0472 866422ufficiotributi@villandro.eu

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento: 05/03/2024, 17:05

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