A partire dal 1° gennaio 2014, con la legge provinciale n. 3 del 23 aprile 2014, la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, ha istituito l'imposta municipale immobiliare (IMI). Pertanto non trovano piú applicazione sul territorio provinciale le norme nazionali relative all'IMU e alla TASI.
Il Consiglio Comunale di Villandro approva il regolamento, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale.
Scadenze e pagamento
- 1° rata: entro 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre
- 2° rata: entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta per l'intero anno
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento.
Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 euro.
Per tantissimi contribuenti il comune provvederà a mandare il precalcolo della tassa. La tassa viene calcolata in base ai dati catastali e i dati comunicati rispettivamente conosciuti dal comune. Dopo la verifica dei dati elencati è da effettuare il pagamento con il modello F24 allegato, oppure con e-payment tramite home banking.
Attenzione all'esatto inserimento del codice ente (L971 per il Comune di Villandro) e dei codici tributo
3980 abitazione principale e pertinenze
3981 fabbricati rurali ad uso strumentale
3982 aree fabbricabili
3983 altri fabbricati
3984 fabbricati del gruppo D
3985 interessi
3986 sanzioni
Pagamenti dall'estero
Bonifico bancario al conto del Comune di Villandro
IBAN: IT15T0811359140000302018608
SWIFT Code: RZSBIT21213
Ravvedimento operoso
Il contribuente che si dimentica di pagare le imposte può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso.
Disposizioni particolari relative all'Imposta municipale immobiliare
Coniugi con più appartamenti: qualora un nucleo familiare possieda più abitazioni sul territorio provinciale, solo una di esse potrà essere considerata abitazione principale.
Area (p.es. giardino) quale pertinenza della casa: si considerano parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Se manca la summenzionata graffatura l'area pertinenziale viene tassata come area fabbricabile.
Area fabbricabile: è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. Gli edifici accatastati nelle categorie F3 e F4 sono equiparati all'area fabbricabile.
Per fabbricati della categoria D/5 (banche e assicurazioni) si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76%.
Immobili strumentali agricoli tassati e esenti: i fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Le altre tipologie di fabbricati (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti. Per maggiori informazioni vedere la Deliberazione della Giunta provinciale n. 1181 del 07.10.2014.
I valori catastali dei fabbricati inagibili e inabitabili e quelli dei fabbricati sotto tutela delle belle arti sono ridotti della metà. Le due agevolazioni non sono cumulabili.
Obbligo di documentazione
A pena di decadenza dell'agevolazione o della non maggiorazione dell'imposta, il contribuente deve presentare gli attestati, le copie di contratti o le dichiarazioni sostitutive entro 30 giugno dell'anno successivo, attestando l'esistenza del presupposto per l'agevolazione o per la non maggiorazione dell'imposta.
Hanno effetto anche per l'IMI gli atti presentati in passato ai fini ICI o IMU sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni di dati ed elementi dichiarati.
Dichiarazione IMI: La dichiarazione IMI è da presentare entro 30 giugno dell'anno successivo.
Ulteriori informazioni
Servizio online sul portale Rete Civica dell'Alto Adige